Operazioni Black-List |
Il D.L. 4 Maggio 1999 e D.L. 21 Novembre 2001 hanno recepito la direttiva della Comunità Economica Europea che impegna gli stati membri ad emanare norme per il controllo delle operazioni economiche e finanziarie nei confronti dei paesi a "Fiscalità Agevolata", più comunemente indicati come "Paesi in Black-List".
Questa comunicazione delle operazioni effettuate nei confronti di soggetti residenti in paesi indicati nella Black-List deve essere prodotta con cadenza Mensile o Trimestrale a seconda del volume di affari trattato e del tipo di aziende coinvolte.
Per la maggioranza dei Paesi inseriti nella black-list, ogni operazione con soggetti ivi residenti è sottoposta alla suddetta comunicazione; tuttavia, per alcune Nazioni della Black-List l’obbligo della comunicazione scatta solo in presenza di determinate condizioni, che devono essere analizzate caso per caso in base alla normativa. A questo proposito, i Paesi esteri sono stati suddivisi in tre gruppi:
1. | Paesi INCLUSI nella Black-List |
2. | Paesi NON INCLUSI nella Black-List |
3. | Paesi INCLUSI CON LIMITAZIONI nella Black-List |
L'elenco dei Paesi è installato negli archivi standard della procedura SISCO XS.
Archivio Nazioni
Ogni Azienda gestita deve essere abilitata o meno all'invio di queste comunicazioni.
Anagrafica azienda: indicare la periodicità della comunicazione
L'indicazione del paese di residenza deve essere inserita nelle informazioni anagrafiche dei soggetti coinvolti nelle operazioni (i Clienti ed i Fornitori). In mancanza del codice del paese di residenza i soggetti si considerano esclusi dalla Black-List.
Le operazioni da comunicare verranno ricercate nell'archivio fatture (emesse e ricevute) registrate in SISCOXS®, nel periodo di riferimento.
Le fatture registrate prima della messa in opera del programma hanno come valore dell'indicatore "Secondo Anagrafica", che comporta il controllo dell'impostazione sul cliente/fornitore nel momento in cui si genera la stampa della comunicazione.
Per suddividere le operazioni tra imponibili, non imponibili, esenti e non soggette ad IVA si fa riferimento al castelletto IVA, considerando il tipo IVA dei codici utilizzati, secondo il seguente schema:
Tipo IVA Destinazione importo
00 Imponibile
01 Imponibile
02 Esente
03 Non imponibile
04 Non soggetta
05 Esente
06 Esente
08 Imponibile
09 Non imponibile
11 Non imponibile
12 Non imponibile
13 Imponibile
Altro Se l'importo IVA del castelletto è presente si considera imponibile, altrimenti non soggetta
IVA_BLACK_LIST