La cosiddetta “Mini-IMU” è stata introdotta dal D.L. 133 del 30/11/2013 — lo stesso che sopprimeva il versamento della seconda rata dell'IMU 2013 per alcune tipologie di immobili. Questa imposizione, infatti, è stata pensata per far recuperare ai comuni parte del gettito mancante.
Il versamento, inizialmente previsto per il 16/01/2014, è stato poi posticipato al 24/01/2014.
La “Mini-IMU” si basa sul possesso degli immobili per i 12 mesi del 2013.
Come criterio generale sono soggetti a “Mini-IMU” gli immobili che, per tipologia, sono stati esentati dal versamento della seconda rata (saldo) IMU del 2013, e che sarebbero stati soggetti ad aliquote superiori a quelle di base definite per legge.
Sono pertanto soggetti a “Mini-IMU”:
Le procedure fiscali Multidata FISCUMXS® hanno introdotto con la versione 1.9 una nuova funzionalità per il calcolo della “Mini-IMU” e la generazione delle deleghe di versamento F24 contenenti gli importi dovuti.
Ulteriori dettagli su questo rilascio software sono disponibili in questo documento PDF
Dalla normativa e da alcuni autorevoli chiarimenti risulta che il calcolo debba essere effettuato nel seguente modo:
Il software Multidata esegue il calcolo seguendo il criterio esposto, tenendo conto inoltre degli arrotondamenti e degli importi minimi di versamento (per singolo codice tributo).
No. La “Mini-IMU” è dovuta solo se il comune ha deliberato aliquote superiori a quelle di legge.
In teoria si, ma per questi immobili non era prevista, per i comuni, la possibilità di deliberare aliquote superiori. Il calcolo della “Mini-IMU”, se effettuato, risulterebbe sempre in importi inferiori o uguali a zero.
No, perché in realtà questi immobili non hanno avuto la soppressione della seconda rata IMU, ma una vera e propria esenzione a partire dal 01/07/2013.
Le abitazioni proprietà di cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale … sono trattate ai fini IMU come abitazione principale, e quindi SI.
In FISCUMXS® questi immobili sono infatti indicati con la tipologia “abitazione principale”.
Si, è dovuta, e viene calcolata come per l'abitazione principale.
Occorre prestate attenzione al fatto che l'assimilazione ha effetto solo per la seconda rata IMU, o meglio per l'IMU dovuta per il secondo semestre del 2013: per eseguire correttamente il calcolo si deve inserire, nel fabbricati interessati, una nuova situazione in data 01/07/2013 che indichi un tipo utilizzo ai fini IMU corrispondente a “abitazione principale”.
Le abitazioni “UGF” ricadono nella casistica dei fabbricati assimilati ad abitazione principale. Si veda perciò il punto precedente.
ATTENZIONE: la possibilità di assimilare le abitazioni UGF all'abitazione è stabilita dal singolo comune!
Si e no: le detrazioni sono considerate, ma poiche sono applicate sia al calcolo “di legge” che al calcolo “comunale”, hanno effetto solo se gli importi differiscono, oppure se l'IMU calcolata è sufficientemente bassa da essere interamente coperta dalla detrazione.
Secondo gli ultimi chiarimenti si deve riportare nella delega l'importo complessivo della detrazione IMU applicata per il calcolo con aliquote e detrazioni comunali, ovviamente rapporta alla quota ed al periodo di effettivo possesso.
(In alcune pubblicazioni è stato riportato un esempio di compilazione della delega con metà dell'importo di cui sopra, come se si trattasse del normale saldo IMU).
Con gli stessi codici dell'IMU: 3912
per abitazione principale, assimilate e pertinenze, e 3914
per i terreni agricoli.
Occorre inoltre barrare la casella “versamento a saldo” e indicare 2013
come anno di riferimento.
Si, questo è un requisito del codice tributo 3912
. La rata è unica, quindi si deve indicare 0101
.
No, questi terreni sono esenti sia da IMU che da “Mini-IMU”, anche se sono posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola.
Si raccomanda di correggere l'anagrafica. Un immobile indicato esente risulta esente anche dalla “Mini-IMU”, e quindi causerà un mancato versamento.
Si fa notare, inoltre, che anche in caso di soppressione della seconda rata IMU in alcuni casi poteva essere dovuto un saldo relativo ai primi sei mesi del 2013, che in questo caso non è stato versato.