A seguito della pubblicazione del D.L. 133 del 30/11/2013 sono state modificate le modalità di versamento del saldo IMU per l'anno in corso.
Per una corretta gestione delle nuove modalità, seguire le indicazioni qui sotto:
Il versamento a saldo (o seconda rata, secondo le dizioni) degli immobili invenduti di imprese di costruzioni (cosiddetti “Beni merce”) è stato soppresso con lo stesso decreto che aboliva definitivamente il versamento IMU dovuto per settembre 2013 (D.L. 102/2013).
Nel decreto si precisa che l'imposta è dovuta sino al 30/06/2013, e che per il 2014 detti immobili saranno automaticamente esentati.
Un chiarimento richiesto all'Agenzia delle Entrate ha precisato che per questi immobili dovrà essere presentata una dichiarazione IMU che indichi una variazione in data 01/07/2013 e che riporti la condizione di esenzione.
La modalità consigliata per gestire queste casistiche con le procedure FISCUMXS è quindi la seguente:
I
(come Imola), barrare quindi la casella “Esenzione”Il dovuto così calcolato risulterà pari all'acconto già versato, col risultato che l'importo ancora da versare sarà automaticamente posto a zero. ATTENZIONE: Questo se l'aliquota risulta invariata; se il comune ne ha invece deliberato una variazione, la differenza È DOVUTA
Si fa notare che in questa modalità viene soppresso anche il versamento della quota allo stato nel caso che i fabbricato appartengano ad una delle categorie D. Si ritiene, viste le motivazioni della soppressione riportate nel decreto, che questo sia il comportamento corretto.
Si consiglia di verificare se le modifiche apportate innescano la stampa della dichiarazione IMU. Si ricorda che nella dichiarazione i “beni merce” devono aver indicato nel riquadro “Caratteristiche” il codice 8
(otto).
Innanzitutto occorre precisare che, mentre la rata di acconto per i terreni agricoli è stata soppressa definitivamente con il D.L. 102/2013, il versamento del saldo è stato abolito esclusivamente per i terreni agricoli, nonché quelli non coltivati, di cui all'articolo 13, comma 5, del decreto-legge n. 201 del 2011, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola; (D.L. 133 del 30/11/2013, Art. 1, comma 1d).
Se il terreno rientra in questa casistica, nell'anagrafica si deve barrare la casella “Colt. Diretto / IAP” nel riquadro “Condizioni speciali” della scheda “situazioni”.
ATTENZIONE! La casella “Conduzione diretta” si riferisce ad un altro tipo di agevolazione!
Per tutti gli altri casi il saldo IMU viene calcolato come segue:
Notare che, in caso di terreni acquisiti dopo il 30/06/2013 la soppressione dell'acconto non ha effetto (visto che non sarebbe comunque stato versato). Per quelli ceduti dopo il 30/06/2013, il calcolo dell'acconto “presunto” viene effettuato considerando 12 mesi.
Alcuni chiarimenti diffusi dall'Agenzia delle Entrate hanno confermato la correttezza di questa modalità di calcolo.
Alcune interpretazioni considerano che il saldo debba essere calcolato come differenza tra il dovuto per l'intero anno ed il versato effettivo –in questo caso zero–, di fatto vanificando la soppressione della prima rata. Il decreto non è esplicito a riguardo, e le risposte dell'AdE suggeriscono diversamente.
Il tipo di utilizzo F
, che indica un'abitazione o una sua pertinenza concessa in uso gratuito ad un familiare, ha il solo effetto di utilizzare un'aliquota IMU specifica se definita.
L'assimilazione ad abitazione principale per quanto riguarda trattamento e detrazioni (nel trattamento si include anche la soppressione del versamento intervenuta successivamente) era stata rimossa dal calcoli IMU poiché proibita dalla normativa. Si ricorda che la possibilità di assimilazione è stata deliberata solo il 30/11/2013, e che comunque riguarda esclusivamente il versamento della rata a saldo e non implica un eventuale credito per quanto versato in acconto.
Si consiglia di gestire le situazioni di questo tipo così:
ASSIMILATE A/P
, con codice di utilizzo equivalente (U/EQ) pari a 01
(abitazione principale), e con gli indicatori di applicazione delle detrazioni entrambi a N
;S4
(abitazione principale).Si avvisa che, molto probabilmente, il ricalcolo dell'IMU si lamenterà di aver riscontrato più abitazioni principali contemporanee.